Inchiesta | Patrocinio a spese dello Stato | puntata 2 di 3
Che cosa dice davvero la legge
Il patrocinio a spese dello Stato non è beneficenza. È uno strumento pensato per rendere effettivo il diritto di difesa. L’articolo 85 del D.P.R. 115/2002 è inequivocabile: il difensore non può chiedere né percepire compensi o rimborsi dall’assistito. Ogni patto contrario è nullo.
Questa norma segna il confine tra una tutela garantita dall’ordinamento e un servizio privato. Superarlo significa creare un mercato parallelo.
Ritardi pubblici e rischio privato
Esiste però un problema strutturale: i ritardi cronici dello Stato nei pagamenti ai professionisti. L’11 dicembre 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Diaco e Lenchi c. Italia, ha condannato l’Italia per ritardi sistematici.
Dove lo Stato paga tardi, cresce la tentazione di trasferire il rischio economico sul cliente più debole. In assenza di deterrenza efficace, l’abuso diventa economicamente “razionale”.
Quando la richiesta di denaro supera il confine
La Cassazione (sentenza n. 20186/2016) ha chiarito che, quando il cliente viene indotto a pagare perché lasciato nell’ignoranza sugli effetti del patrocinio, la condotta può integrare il reato di truffa.
Non ogni irregolarità è reato. Ma esiste un confine, e quel confine viene superato quando la vulnerabilità informativa viene sfruttata.
La norma esiste ed è chiara. Se viene aggirata sistematicamente, il problema non è il diritto, ma il sistema che non lo rende effettivo.
Puoi leggere qui la prima puntata dal titolo: “È gratis, ma serve un acconto” – Quando un diritto diventa una tassa informale.
Nell’ultima puntata (in uscita il 27 gennaio), i controlli, la cronaca giudiziaria e le soluzioni possibili.
Credits: Foto generata con l’IA




